IL REGOLAMENTO CLP
Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, attuatosi dal 1 giugno 2015. I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:
1. Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
2. Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie ma in classi di pericolo. Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno in modo che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).
3. Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o “attenzione”.
4. Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
5. Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H).
6. Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P).
DEFINIZIONE (DPR n. 392 del 06/10/1998 – art.1)
I presidi medico chirurgici comprendono:
· Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericide;
· Insetticidi per uso domestico e civile;
· Insetto-repellenti;
· Topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.
I prodotti autorizzati PMC sono destinati a diventare prodotti biocidi. Ad oggi, per i rodenticidi il passaggio è già avvenuto.
DEFINIZIONE (Art. 3 del Regolamento n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Il rinnovo degli anticoagulanti
Le condizioni di rinnovo degli anticoagulanti stabilite a livello europeo dal Regolamento Biocidi e implementate in Italia dal Ministero della Salute, introducono ulteriori misure per la protezione e la sicurezza dell’utilizzatore finale e dell’ambiente.
FASE 1 – Dal 01 Marzo 2018 si possono vendere solamente prodotti riclassificati:
· Principio attivo uguale o maggiore dello 0,003%: solo uso professionale;
· Principio attivo minore dello 0,003%: anche al consumatore finale.
FASE 2 – Dal 2018 sono attive le condizioni di rinnovo che introducono le tre differenti tipologie di utilizzatori:
· General Public: persona che fa un uso sporadico dei rodenticidi in ambito privato (uso domestico – utilizzatore non professionale);
· Professional: persona che usa i rodenticidi nello svolgimento della sua attività professionale in vari settori;
· Trained professional: persona che utilizza i rodenticidi nell’ambito dell’esercizio di impresa di derattizzazione (disinfestatore).
Gli anticoagulanti sono principi attivi pericolosi per l’uomo, l’ambiente e gli animali non target.
· H360D Può nuocere al feto;
· H372/H373 Provoca/potrebbe provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Come effettuare il trattamento
Prima dell’uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento allo stesso o fornite presso il punto vendita.
Da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protetta dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell’ambiente.
I prodotti FITOSANITARI sono definiti secondo l’art. 2, comma 1a del DPR n. 290 del 23/04/2001, come i preparati che contengono una o più sostanze attive e che vengono presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore. I fitosanitari sono destinati a:
· Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
· Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
· Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
· Eliminare le piante indesiderate;
· Eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
Per prodotti FITOSANITARI PER PIANTE ORNAMENTALI (PPO) si intendono le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, virucida, fito-regolatrice o altra (art. 2, comma 2a del DPR n. 290 del 23/04/2001).
I prodotti fitosanitari e i PPO sono soggetti ad autorizzazione ministeriale, al fine della loro commercializzazione nel mercato italiano. I prodotti autorizzati come fitosanitari presenteranno in etichetta la dicitura “Registrazione del Ministero della salute n. …”.
Il 2 maggio 2018 è entrato in vigore il decreto interministeriale con l’obiettivo di garantire la sicurezza per la salute umana e per l’ambiente, visto
l’utilizzatore non professionale non è sottoposto a obbligo di formazione e quindi non conosce i potenziali effetti dannosi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari.
I prodotti saranno individuati mediante l’inserimento in etichetta, dopo il nome commerciale, della dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» in base alla funzione di impiego:
· PFnPO prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
· PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata.
Il decreto stabilisce che l’utilizzatore non professionale:
FASE 1
1. Potrà ancora acquistare fitofarmaci purché essi NON SIANO TOSSICI o NOCIVI;
2. Rispettando alcune taglie imposte;
3. Previa modifica dell’etichetta (dal 16/08/2018);
4. Per un periodo da 6 a 24 mesi in funzione delle loro caratteristiche tecniche (fino al 02/05/2020).
FASE 2
5. PROROGA di ulteriori 18 mesi del decreto UnP aggiornato dalla Legge n. 160 del 7 dicembre 2019, articolo 55-ter (fino al 02.11.2021);
La data stampata sulla confezione dei fitosanitari ad uso non professionale NON è la data di scadenza del prodotto ma è una data legislativa che è stata prorogata.
DEFINIZIONE (D. Lgs. N. 193 del 06/04/2006 – art.1)
Per medicinale veterinario si intende:
· Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
· Ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.
I medicinali veterinari presenti nel catalogo VEBI non sono soggetti all’obbligo di presentazione di ricetta medico-veterinaria per la vendita.
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